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Comunicatul
Ambasadei Italiei 12/20/2006
"A V I Z - Se comunica faptul
ca: incepand din 1 ianuarie
2007, cetatenii Romani, nu vor
mai avea nevoie de nici un tip
de viza pentru a intra pe
teritoriul Italian." |
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Carta di
soggiorno per i cittadini
dell’Unione Europea
I cittadini di uno Stato membro
dell’Unione europea possono fare
ingresso e soggiornare
liberamente nel territorio dello
Stato, a meno che non vi siano
limitazioni di natura penale o
relative alla tutela dell’ordine
pubblico, della sicurezza
interna, e della sanità pubblica.
I cittadini comunitari devono
essere in possesso di un
documento di identificazione
valido per l’ingresso e sono
tenuti ad esibirlo quando
richiesto dalle autorità di
polizia (D.P.R. 18 gennaio 2002,
n. 54).
Se il cittadino comunitario
intende soggiornare per più di
tre mesi deve richiedere la
carta di soggiorno
Carta di soggiorno
La carta di soggiorno può essere
richiesta in Questura o
attraverso gli uffici postali
abilitati alla procedura di
rilascio/rinnovo dei titoli di
soggiorno.
La carta di soggiorno,
rinnovabile, ha una validità di
cinque anni o, per soggiorni
inferiori all’anno, per il
periodo occorrente; per motivi
di studio, non può avere una
durata superiore al corso di
studi, salvo rinnovo.
Il diritto di soggiorno è
riconosciuto, quale sia la loro
cittadinanza, al coniuge, ai
figli di età inferiore a ventuno
anni e agli ascendenti e
discendenti del cittadino
dell’Unione lavoratore e del
proprio coniuge, che sono a loro
carico, nonché in favore di ogni
altro membro della famiglia che,
nel Paese di provenienza, sia
convivente o a carico del
coniuge, degli ascendenti del
lavoratore e degli ascendenti
del suo coniuge.
Per i cittadini di uno degli
stati membri dell’Unione Europea
che studiano o risiedono in
Italia il diritto di soggiorno è
inoltre riconosciuto al coniuge
non legalmente separato, ai
figli di età inferiore a ventuno
anni e ai figli di età superiore
a ventuno anni, se a carico,
nonché ai genitori del titolare
del diritto di soggiorno e del
coniuge a condizione che siano
iscritti al servizio sanitario
nazionale o siano titolari di
una polizza assicurativa o per i
componenti il nucleo familiare
di un cittadino dell’Unione che
risiede in Italia dispongano di
risorse economiche tali da non
costituire un onere per
l’assistenza sociale.
Qualora la richiesta sia
presentata per un componente il
nucleo familiare di cittadinanza
di un Paese non appartenente
all’Unione Europea,sarà
rilasciata una carta di
soggiorno ai sensi dell’art. 9,
Testo Unico Immigrazione. In tal
caso l’istanza deve essere
corredata oltre che dalle
fotografie e dal passaporto o
documento equipollente anche
dalla certificazione attestante
le relazioni di parentela o
coniugio.
Quando presenta la domanda, che
è esente da bollo, l’interessato
deve esibire/consegnare:
* quattro fotografie in formato
tessera
* il passaporto o altro
documento di identificazione
valido
* le autorizzazioni prescritte
per lo svolgimento delle
attività che si intendono
effettuare
* per i lavoratori subordinati,
un attestato o dichiarazione di
assunzione del datore di lavoro
o, per i lavoratori stagionali,
una copia del contratto di
lavoro
* nel caso in cui non si tratti
di un lavoratore, l’attestazione
dell’iscrizione al Servizio
sanitario nazionale o la
titolarità di una assicurazione
per malattia e dimostrare di
possedere sufficienti mezzi di
sostentamento
* per gli studenti, oltre alla
documentazione indicata al
numero 5, il certificato
d’iscrizione al corso di
formazione professionale o al
corso di studi universitari e il
certificato di durata del corso
* le certificazioni attestanti
le relazioni di parentela o
coniugio
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