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COMUNICAT 
 
Comunicatul Ambasadei Italiei 12/20/2006
"A V I Z - Se comunica faptul ca: incepand din 1 ianuarie 2007, cetatenii Romani, nu vor mai avea nevoie de nici un tip de viza pentru a intra pe teritoriul Italian."
 
Romanii din Italia
 
Carta di soggiorno per i cittadini dell’Unione Europea

I cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea possono fare ingresso e soggiornare liberamente nel territorio dello Stato, a meno che non vi siano limitazioni di natura penale o relative alla tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza interna, e della sanità pubblica. I cittadini comunitari devono essere in possesso di un documento di identificazione valido per l’ingresso e sono tenuti ad esibirlo quando richiesto dalle autorità di polizia (D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54).
Se il cittadino comunitario intende soggiornare per più di tre mesi deve richiedere la carta di soggiorno

Carta di soggiorno
La carta di soggiorno può essere richiesta in Questura o attraverso gli uffici postali abilitati alla procedura di rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno.
La carta di soggiorno, rinnovabile, ha una validità di cinque anni o, per soggiorni inferiori all’anno, per il periodo occorrente; per motivi di studio, non può avere una durata superiore al corso di studi, salvo rinnovo.

Il diritto di soggiorno è riconosciuto, quale sia la loro cittadinanza, al coniuge, ai figli di età inferiore a ventuno anni e agli ascendenti e discendenti del cittadino dell’Unione lavoratore e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonché in favore di ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge.

Per i cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea che studiano o risiedono in Italia il diritto di soggiorno è inoltre riconosciuto al coniuge non legalmente separato, ai figli di età inferiore a ventuno anni e ai figli di età superiore a ventuno anni, se a carico, nonché ai genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge a condizione che siano iscritti al servizio sanitario nazionale o siano titolari di una polizza assicurativa o per i componenti il nucleo familiare di un cittadino dell’Unione che risiede in Italia dispongano di risorse economiche tali da non costituire un onere per l’assistenza sociale.

Qualora la richiesta sia presentata per un componente il nucleo familiare di cittadinanza di un Paese non appartenente all’Unione Europea,sarà rilasciata una carta di soggiorno ai sensi dell’art. 9, Testo Unico Immigrazione. In tal caso l’istanza deve essere corredata oltre che dalle fotografie e dal passaporto o documento equipollente anche dalla certificazione attestante le relazioni di parentela o coniugio.

Quando presenta la domanda, che è esente da bollo, l’interessato deve esibire/consegnare:

* quattro fotografie in formato tessera
* il passaporto o altro documento di identificazione valido
* le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento delle attività che si intendono effettuare
* per i lavoratori subordinati, un attestato o dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o, per i lavoratori stagionali, una copia del contratto di lavoro

* nel caso in cui non si tratti di un lavoratore, l’attestazione dell’iscrizione al Servizio sanitario nazionale o la titolarità di una assicurazione per malattia e dimostrare di possedere sufficienti mezzi di sostentamento
* per gli studenti, oltre alla documentazione indicata al numero 5, il certificato d’iscrizione al corso di formazione professionale o al corso di studi universitari e il certificato di durata del corso
* le certificazioni attestanti le relazioni di parentela o coniugio
 
 

 

 

     

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